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Canile & Gattile Regionale

APERTE LE CANDIDATURE PER LA VARIAZIONE DELLA CUSTODIA GIUDIZIALE
DEL CANE BOVARO DEL BERNESE OGGETTO DI SEQUESTRO IN CUSTODIA PRESSO IL CANILE REGIONALE VALLE D'AOSTA
Il CGR VdA intende individuare un privato cittadino che abbia idonei requisiti all’affido in custodia temporanea del “cane” sottoposto a sequestro.
Il CGR VdA, dopo la valutazione da parte dello staff (che verificherà la composizione del nucleo familiare, presenza di altri animali, spazi a disposizione, caratteristiche dell’animale), attraverso accertamenti fatti individuerà il cittadino più idoneo all’affido ai fini di una migliore collocazione dell’animale sequestrato.
Per la candidatura è necessario scaricare e compilare i due moduli riportati di seguito e inviarli a infoavapaonlus@gmail.com - non verranno prese in considerazione richieste che non seguano il corretto iter.
Termine ultimo per presentare la candidatura giovedì 30/07/2020
N.B. Questo modulo è puramente conoscitivo, non implica la certezza dell’affido e ha lo scopo di individuare un possibile affidatario. Per affido si intende "un affido non definitivo" fino alla conclusione del provvedimento.

Maltratta cucciolo di Bovaro del bernese: denunciato 39enne
Il cane è stato sequestrato e si è ripreso: si trova in custodia giudiziale al canile regionale.
Link articolo: https://aostasera.it/notizie/cronaca/calci-e-pugni-a-un-cucciolo-di-bovaro-del-bernese-denunciato-39enne/
CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI IN MERITO
Considerate le innumerevoli richieste di adozione del cucciolo di Bernese è doveroso chiarire alcuni aspetti:

La legge 20 luglio 2004, n. 189, recante “disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, con l’art. 1 ha inserito nel codice penale il titolo IX bis - dei delitti contro il sentimento per gli animali, che contempla i seguenti reati
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uccisione di animali
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maltrattamento di animali
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impiego di animali in spettacoli o manifestazioni vietate
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impiego di animali in combattimenti
L'immagine è solo dimostrativa e non riguarda il soggetto posto sotto sequestro
Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati in conformità al decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2006, adottato di concerto con il Ministro dell' Interno.
Il sequestro preventivo è previsto dall’art. 321 c.p.p. ed è classificato come una misura cautelare, utilizzata dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, il cui provvedimento deve essere sottoposto al Pubblico Ministero per la convalida, che, a sua volta, verrà trasmessa al G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari), che dovrà emettere un’ulteriore convalida ed il decreto di sequestro preventivo.
La finalità del sequestro preventivo è quella di garantire l’indisposizione dell’animale al fine di impedire la conclusione del reato, operando, in questo modo, uno spossessamento del bene (corpo di reato atipico, in quanto non è bene inanimato bensì un essere senziente, capace di provare tutte le emozioni proprie dell’essere umano, in particolare, con riferimento al maltrattamento, dolore fisico ma anche sofferenza psicologica).
Nel caso in cui il giudice ravvisi il reato di maltrattamento di animale ed emetta la condanna nei confronti dell’imputato, l’art. 544 sexies c.p. ordina che venga sempre disposta la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Tutto ciò premesso se la domanda è "POSSO ADOTTARE IL CUCCIOLO SOTTO SEQUESTRO" la risposta è NO!
Gli animali posti sotto sequestro vengono affidati in custodia giudiziaria, ovvero ad un custode nominato o che ne abbia fatto richiesta, che all'atto della consegna, è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia [349 c.p.], il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria.
Ma è possibile ottenere un affido non definitivo o definitivo anche in corso di procedimento giudiziario?
Sostanzialmente i casi sono tre:
per un affido non definitivo è possibile richiedere una variazione della giudiziale custodia, accettando gli obblighi di custodia e considerando che talvolta, per fortuna di rado, può verificarsi che il giudice disponga il "dissequestro", con conseguente restituzione degli animali - dopo anni - al legittimo proprietario.
per quanto concerne un affido definitivo le possibilità sono due:
o proporre in corso di procedimento la cessione volontaria dell'animale, mediante richiesta specifica al proprietario imputato.
oppure, altro strumento possibile e utilizzato, è quello dell'alienazione degli animali sottoposti a sequestro, ex art. 260, comma III, c.p.p., art. 83 disp. att. c.p.p., art. 19 quater disp. coord. c.p. e contestuale autorizzazione a un deposito cauzionale giudiziario, potendo essere qualificato l'animale come "bene deperibile". In tal caso, viene depositata come cauzione, per la cessione definitiva, una somma ritenuta di giustizia, che può essere versata in un costituendo deposito cauzionale giudiziario intestato al procedimento penale ed all'indagato, cui verrà corrisposto in caso di assoluzione, mentre in caso di condanna il denaro viene incamerato dallo Stato.